Per un manifesto condiviso sulla pericolosità sociale e la non imputabilità: verso una nuova cultura del rapporto tra pena e salute mentale?

Forum Salute Mentale Argomento: Agorà – X Assemblea, 13 novembre 2023

Introduzione

La breve analisi proposta dai colleghi toscani attribuisce alla legge 81/2014 “il peggioramento drammatico della situazione del sistema salute mentale in Italia”(2).  Non entro nel merito delle relazione di continuità e discontinuità tra legge 180 e 81 e mi limito a constatare che molti problemi hanno un’origine antecedente la legge 81 (3). Come ad esempio le condanne di psichiatri sulla base della posizione di garanzia (4) (le sentenze della Corte di Cassazione n. 10795/2008 e la n 48292/2008) (5) e la perdita di risorse, giustamente denunciata, è in atto almeno dal 2010 tanto che nel periodo 2010-17 la sanità italiana ha perso 43.386 operatori pari a -6,6% del totale (6). Anche nell’ambito della salute mentale la carenza di risorse dura da tempo e solo nel periodo dal 2016 al 21 si è verificata una riduzione pari al 10,7% (7). 

Per quanto i problemi vengano da lontano non so quale sarebbe il dibattito di oggi senza la “rivoluzione gentile” della chiusura degli OPG che, pur con tutte le difficoltà, rappresenta a mio avviso un successo importante della psichiatria italiana di comunità. 

Personalmente credo sia una riforma incompleta realizzata grazie all’impegno e alle competenze dei DSM che hanno anche portato il peso psicologico e la responsabilità sociale della chiusura degli OPG. Si è determinato un cambiamento ma il percorso richiede una riforma organica, cioè una profonda trasformazione che parta dal patto sociale e riguardi magistratura,  istituti di pena e articolazioni tutela salute mentale, nonché la questione delle misure alternative di comunità.  

La legge 81 ha messo in crisi la precaria convivenza tra 180 e codice penale del 1930 (che come noto fa riferimento alla legge 36 del 1904) non solo relativamente al doppio binario (imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza) ma anche per la posizione di garanzia (art 40) e gli obblighi del medico. Ha reso evidenti contraddizioni latenti che vanno affrontate: cura e custodia, volontarietà e coercizione (della sua durata e delle sedi per la sua effettuazione), diritti, garanzie e doveri. La legge 81, riforma definita ideologica, frettolosa e avventurosa (lo si è detto anche per la 180) ha compromesso il funzionamento del sistema di salute mentale? Vi sono fattori diversi, oltre la difficile convivenza tra 180 e codice Rocco, che sono interni alla salute mentale: ad esempio la concezione biopsicosociale, culturale e ambientale spesso si traduce in prassi fondate su una psichiatria povera (8), fondata su farmaci e il persistere di logiche custodiali (basta vedere quanti sono gli SPDC no restraint e senza contenzioni) in quadro di perdita dei diritti degli utenti. In altre parole la psichiatria, nel chiudere gli OPG ne ha ereditato parte delle culture e delle prassi, che hanno trovato diverse applicazioni (i tanti modelli di REMS ne sono un esempio) a seconda dello stato dei DSM e del welfare locale. Il mandato custodiale, lamentato ma non contrastato in quanto estraneo alla cura con prassi di porte aperte, è spesso stato assunto e praticato, rivendicato come necessario, al pari di contenzioni praticate secondo procedure.

Tutto questo in periodo di “sindemia” dove si intrecciano e si complicano le crisi sanitarie, sociali, economiche, familiari, della scuola, della pace e della democrazia, a fronte della globalizzazione e dei cambiamenti climatici che portano facilmente, in assenza di altri interventi alla psichiatrizzazione del disagio e del conflitto (si pensi agli adolescenti).

Seppure in questo quadro preoccupante, occorre valorizzare i cambiamenti attuati di fronte alla difficoltà del compito (chiudere gli OPG non era né facile, né scontato), i buoni risultati raggiunti  e comprendere che, seppure in una clima “giustizialista”, vi sono posizioni avanzate con le quali allearsi al fine di rileggere sia la concezione della cura e delle condizioni per la sua effettuazione sia quella della pena e della sua articolazione non solo alla luce dell’art. 27 della Costituzione ma anche della riforma Cartabia (d.lgs 150/2022). Se la cura non può fondarsi che sul consenso, la responsabilità, la libertà anche la pena oltre all’aspetto dell’espiazione (retributivo) imposta vede sempre più aspetti come la rieducazione, la reinclusione sociale fino alla riparazione e riconciliazione basati su consenso, volontarietà e libertà. 

Se da un lato vi sono rischi regressivi, vedo in queste nuove concezioni e strumenti una grande occasione perché seppure nella differenza e distinzione dei mandati sanitario e giudiziario, si realizzino cure, care e programmi di esecuzione penale fondati non tanto sulla limitazione della libertà quanto su consenso e responsabilità. Costruire le motivazioni per questi percorsi, implica un lavoro relazionale e interiore, preservare affetti, lavoro quando presente, non deprivare le persone della socialità…

Servono certo anche nuove leggi ma soprattutto un nuovo paradigma fondato sull’etica non delle intenzioni ma della responsabilità e della trascendenza immanente (9), sulla consapevolezza dei limiti e sulla sostenibilità.

Di questo occorre tenere conto anche su questo tema e certamente va rilevato che con la 81 vi è stato un aumento del carico dei Dipartimenti di Salute Mentale sia sotto l’aspetto quantitativo (650 pazienti delle REMS, quelli in lista di attesa, i circa 300 nelle Articolazioni tutela salute mentale e i circa 6mila pazienti seguiti sul territorio) con tutti i risvolti economico-gestionali nell’attribuzione delle risorse, sia con un maggiore carico qualitativo ed emotivo che agisce sulla motivazione degli operatori, spesso “pressati” da forze dell’ordine, autorità giudiziaria, amministratori locali, vicini di casa… come se la crisi del patto sociale potesse essere risolta da un mero aumento del controllo e non dalla ripresa di dinamiche partecipative e responsabilizzanti di una società inclusiva o solidale invece di una abbandonica, rifiutante ed escludente del Terzo escluso o della “maggioranza deviante”.

E’ questo uno dei punti critici che accomuna l’applicazione delle leggi 180 e 81, oltre alla questione delle risorse, come scrivono i colleghi toscani, è “la riproposizione della delega di tutti i bisogni, dalla custodia alla cura e alla gestione della violenza, dei pazienti con disturbi psichici al solo sistema sanitario”. “Una delega poi perniciosamente aggravata dalla posizione di garanzia.” Un’analisi che constata quanto vi sia ancora del lavoro da fare affinché le persone con disturbi mentali possano avere una piena parità di diritti (10). Le azioni da svolgere sono a molteplici livelli. Sul piano legislativo vi è la riforma del codice penale.

Abolire il doppio binario: la proposta di legge Magi

Come noto la legge 13 maggio 1978, n. 180, non ha affrontato la questione dell’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e la riforma del codice penale in tema di imputabilità. Tuttavia già nel 1983 il senatore Vinci Grossi e poi Franco Corleone nel 1991 (atto Senato n. 2894 della X legislatura) e nel 1996 (atto Camera n. 151 della XIII legislatura) hanno presentato proposte di legge con lo scopo di eliminare l’incapacità di intendere e di volere e, di conseguenza, il “doppio binario” costituito dalla pena e dalla misura di sicurezza.

Nel 1997, la Regione Toscana presentò al Senato della Repubblica un disegno di legge di riforma elaborato da Sandro Margara con un gruppo di lavoro della Fondazione Michelucci (11). Il disegno di legge, che non aboliva la distinzione tra imputabili e non imputabili, eliminava però gli OPG e prevedeva delle strutture su base regionale destinate a chi era sottoposto a misure di sicurezza di durata decennale o superiore. Una linea che talora sembra ritrovare sostenitori.

Va citato il DPCM 1 aprile 2008 che ha determinato il passaggio della sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale e prevedeva un allegato sugli OPG. La storia più recente è nota, commissione Marino, legge 9/2012 e 81/2014.

La proposta di legge Magi n 1.119 /2023 (12) “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale” viene così presentata:

 “L’idea centrale è quella del riconoscimento di una piena dignità al malato di mente, anche attraverso l’attribuzione della responsabilità per i propri atti. Il riconoscimento della responsabilità cancellerebbe una delle stigmatizzazioni che comunemente operano nei confronti del folle. La capacità del folle di determinarsi non sarebbe completamente annullata in ragione della patologia e si verrebbe a rompere una volta per tutte quel nesso follia-pericolo che è stato alla base non solo delle misure di sicurezza, ma anche dei manicomi civili. L’abolizione della nozione di non imputabilità è stata sostenuta da alcuni psichiatri e attivisti per la salute mentale, proprio come forma di riconoscimento di soggettività al malato di mente, in questo caso autore di reato. Il riconoscimento della responsabilità è anche ritenuto essere un atto che può avere una valenza terapeutica.”

Il disegno di legge si articola su diversi livelli di intervento. 

1) Il primo propone l’abrogazione del difetto di imputabilità per vizio totale e/o parziale di mente (artt. 88-89 c.p.), con la conseguente abolizione delle misure di sicurezza correlate. 

Non viene invece modificata la disciplina generale della non imputabilità e quella relativa all’imputabilità dei minori.

2) Introduzione di una circostanza attenuante per le condizioni di svantaggio determinate da “disabilità psicosociale”.

La nozione di persona inferma di mente, prevista dal codice penale, viene sostituita dalla nozione di “persona con disabilità psicosociale”, anche in conformità all’espressione “disabilità mentale” utilizzata dall’articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. 

“In particolare, si è scelto di riprendere il concetto di “disabilità psicosociale” presente nel Manuale di implementazione della Convenzione nella convinzione che si debbano tenere in considerazione i fattori sociali che contribuiscono a determinare la condizione di disabilità. Il principio secondo cui “le persone con disabilità mentale godono di capacità legale su base di uguaglianza con tutti gli altri”.

3) Predisposizione di misure atte a evitare la carcerazione per il detenuto con disabilità psicosociale. (13)” Si prevedono (articoli 10 e 11) gli arresti domiciliari invece della custodia cautelare in carcere. Sulla base del programma terapeutico individualizzato del DSM e su richiesta dell’interessato il giudice può concedere il ricovero presso una struttura sanitaria del DSM.

4) Previsione di norme atte a garantire, nell’ipotesi di detenzione della persona con disabilità psicosociale, che possa ricevere cure adeguate.

“Per rendere effettivo e celere l’interessamento  del dipartimento di salute mentale e, di conseguenza, la possibilità dell’imputato di accedere a misure cautelari non detentive, si interviene sull’articolo 73 del codice di procedura penale prevedendo che il giudice possa chiedere al dipartimento di salute mentale di relazionare sulle condizioni di salute dell’imputato e di predisporre un programma di cura e di assistenza individualizzato, in cui siano delineati i percorsi terapeutici più adeguati, con particolare attenzione a quelli non detentivi.

Per scongiurare l’ingresso in carcere di una persona con disabilità psicosociale, che durante il processo sia rimasta in libertà o sia stata sottoposta a una misura cautelare non detentiva e che abbia potuto accedere a una misura alternativa nella prima fase dell’esecuzione, si prevede una sospensione dell’ordine di esecuzione ad hoc (articolo 12).”

Si prevedono, inoltre, misure alternative ad hoc per la persona affetta da patologia psichiatrica, sulla falsariga di quanto previsto per i tossicodipendenti (articolo 15). 

5) Equiparazione della malattia mentale pregressa e sopravvenuta ai fini della capacità dell’imputato di partecipare al processo. Sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 19 aprile 2019, si modifica l’articolo 147 del codice penale equiparando, ai fini del rinvio facoltativo, la disabilità psicosociale alle malattie fisiche.

Viene meno la distinzione tra le due categorie dei “rei folli” e dei “folli rei”. Pertanto, ai fini della valutazione della capacità di partecipare al processo, cade anche la necessità di distinguere tra infermità mentale al momento del fatto delittuoso e infermità mentale sopravvenuta.

6) Estensione del limite di durata massima delle misure di sicurezza detentive alle misure non detentive della libertà vigilata (ora prorogabile sine die).

7) Futuro delle REMS.

Si riconosce che “le buone prassi applicative hanno visto la loro integrazione con i servizi socio-sanitari. Allo scopo di conservare e di tutelare questo patrimonio, si propone la loro riconversione in strutture ad alta integrazione socio-sanitaria quali articolazioni dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali (articolo 18)”.  

E’ evidente che le REMS teoricamente residuali, rischiano di assumere un ruolo centrale nel sistema ed è quindi fondamentale una riflessione sulla loro evoluzione, sul possibile recupero delle funzioni della Polizia penitenziaria nella loro gestione. Pare emergere una linea per la loro istituzionalizzazione anche a detrimento dei principio di territorialità, specie a fronte di persone che hanno commesso reati molto gravi.  

Al contempo, nella logica della residualità delle REMS e del loro superamento vanno prestate attenzioni, sulle REMS aperte, Servizi di profilazione, sulle REMS-Non REMS, sulle Residenze che ospitano pazienti con misure giudiziarie, sulle sperimentazioni del Budget di Salute ecc. che sembrano andare verso la costruzione di un sistema di cura e giudiziario di comunità. 

8) Introduzione dei concetti di disabilità psicosociale e di volontarietà dei trattamenti sanitari e delle misure alternative alla detenzione a questi finalizzate. Si eliminano dagli articoli del codice penale i riferimenti ai manicomi e alle case di cura e di custodia (articoli 4 e 5).

“Quindi viene superato il “doppio binario” e sul versante processuale, introduce lo status di imputato con “disabilità psicosociale” che si riflette sia sulla disciplina della consapevole partecipazione al processo, di cui all’art. 70 c.p.p., sia in materia cautelare, laddove sarebbe inibita per tale soggetto l’applicazione della custodia cautelare in carcere, in favore degli arresti domiciliari presso la propria residenza, o domicilio, ovvero presso una struttura del dipartimento salute mentale, in base a quanto previsto dal piano terapeutico riabilitativo individuale.

Infine nella fase di esecuzione, per limitare l’ingresso in carcere di una persona affetta da disabilità psicosociale propone di introdurre un’ipotesi specifica di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena per novanta giorni, oltre a prevedere delle misure alternative alla detenzione ad hoc.

L’intento della proposta è quello di estendere la garanzia dell’individualizzazione dell’intervento alla fase di cognizione, anche attraverso la sostituzione del concetto di persona “inferma di mente” con quello, più moderno, di persona con “disabilità psicosociale”, desunto dall’art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. La rinnovata formula è espressione dell’origine del problema riconducibile anche ai fattori sociali che contribuiscono a determinare la condizione di disabilità.

9) Istituzione di un organismo di monitoraggio.

Un commento 

Nel configurare le nuove misure la legge intende eliminare la commistione tra cura e pena, nel senso di evitare il trattamento sanitario inserito nella misura penale o, peggio, imposto, perché non vi possono essere cura e riabilitazione senza la partecipazione attiva e responsabile della persona. Le norme che si introducono alternative al carcere per le persone malate evitando gestioni in ambito penitenziario come l’isolamento. Introducendo la necessità dell’espressione di volontà dell’interessato si evita che le nuove misure siano dereponsabilizzanti, cure sulla persona non con la persona e ciò avrebbe un effetto anche sulla posizione di garanzia dello psichiatra che dovrebbe avere il potere di ammettere e dimettere da tutte le strutture sanitarie, anche per quanto attiene i pazienti con provvedimenti giudiziari, in relazione all’autonomia dei due mandati (cura e giudiziario).

La proposta di legge è piuttosto organica anche se in fase applicativa andrebbe precisato il livello e la qualità delle attività sanitarie e psichiatriche in ambito detentivo. 

La nozione di “disabilità psicosociale” nella parte applicativa va ulteriormente approfondita e comunque sottolinea un aspetto funzionale e non categoriale, dimensionale all’interno di un modello non solo biologico ma biopsicosociale. D’altra parte non va dimenticato il contributo dato in questo senso dalla legge 81 nella parte in cui prevede che ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza non debbano rilevare “le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo” (art. 133 c.p. comma 2 punto 4).

Questo implica anche che non si debba fare riferimento ai soli DSM ma debba sempre realizzarsi, ciascuno per le proprie competenze, una presa in carico multistituzionale, sociale, sanitario, giudiziario e di comunità in modo da affrontare in modo contestuali i diversi bisogni della persona.

Tra questi rientra anche il bisogno della parola della legge rispetto a quanto commesso, dando dignità e reponsabilità alla persona e al contempo certezze nei tempi e nell’esecuzione dei provvedimenti. Un impostazione ben diversa da misure di sicurezza detentive provvisorie, senza termini di durata e senza garanzie, o incomprensibili proscioglimenti, deresponsabilizzanti e inquietanti perché non circoscrivono il reato, lo denominano, lo rendono così identificabile ed elaborabile attraverso i vissuti, la parola, la possibile riparazione e riconciliazione con la società. La parola della legge dà senso, se si inscrive in un percorso in un patto autonomo diverso da quello di cura, dotato di una sua autonomia e dignità e non riempito solo da bisogni di cura, speculari anche se a fin di bene, alla pericolosità, con il rischio, per me non accettabile, di introdurre per via penale provvedimenti sanitario obbligatori protratti (14).

Il male nella sua inquietante presenza è un fatto umano che va affrontato a più livelli da quelli razionali e relazionali fino all’inconscio e alle sue dinamiche, fino a perdersi nella storia e nelle generazioni, in non luoghi e non tempi, in oscurità difficili da illuminare e fare proprie, elaborare e superare. La cura è una ripresa di senso, di prospettive e di futuro attraverso una soggettività di cui è parte integrante l’alterità. In questa concezione la legge, il provvedimento giudiziario, nelle sue molteplici finalità non è solo una cornice, ma un possibile fattore di cambiamento a condizione di essere chiaro, esplicito, responsabilizzante (cioè capace di res-pondus, cioè di portare il peso del dolore e della sofferenza e al contempo della speranza), in grado di restituire, attraverso l’accoglienza e l’ascolto non giudicante, dignità, cioè valore e nobiltà della persona a chi l’ha perduta. Una speranza che dà senso alla tragedia e al tempo condiviso, in un destino comune che non può che fondarsi sull’umana pietas. 

Altri interventi legislativi possibili

In parlamento vi è anche la proposta Antoniozzi (15) che limita il riconoscimento della non imputabilità a “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in evidente stato di grave alterazione delle condizioni psichiche, di tipo psicotico, e del comportamento, tale da escludere totalmente la capacità d’intendere o di volere”. Un tentativo di evitare il proscioglimento delle persone con gravi disturbi della personalità.

La via legislativa, oltre che una riforma organica come nella proposta Magi, può prevedere altri interventi: 

Abolire seminfermità (art. 89) in quanto si tratta di un articolo anacronistico: una persona dopo avere scontato una pena seppure diminuita viene sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva (ad es. nella recente sentenza Scagni a Genova, ad una pena di 24 anni faranno seguito 3 anni di misura sicurezza detentiva; 

Abolire misure di sicurezza detentive provvisorie (art 206 c.p.) che riguardano il 40% delle persone in REMS e sono causa di circa l’80% delle detenzioni sine titulo.

Rendere flessibili le misure di sicurezza detentive (come le misure detentive) dando applicazione alla legge n. 67/2014 e quindi a misure alternative.

Applicare la giustizia riparativa D. lgs 150/2022.

Dare coerenza anche terminologica al c.p. (all’art 222 è rimasto il ricovero in OPG quando questo è chiuso).

Il legislatore potrebbe agire cambiando le leggi sulle droghe (in Italia il 34% dei detenuti è in carcere per droga contro il 18% della media europea, e il 22% a livello mondiale) e ridurre la popolazione detenuta.

Nuovi bisogni e domande

Questo sul piano legislativo, le politiche dovrebbero confrontarsi con i dati. 

Partiamo dalla lista di attesa per le REMS (Sentenza Corte Costituzionale 22/2022 punto 5.4) su 563 soggetti, 12 (2,1%) sono i casi di omicidio consumato semplice o aggravato e 20 casi di tentato omicidio (3,5%), 27 casi (4,7%) di violenza sessuale tentata o consumata. Di gran lunga prevalenti i maltrattamenti in famiglia (141 casi, 25%), atti persecutori (50 casi), lesioni personali tentate o consumate (46) e resistenza a pubblico ufficiale (56 pari al 10%).

A livello sociale le tipologie di reato più gravi e frequenti (femminicidi, violenze intrafamiliari, stalking, sex offender) sembrano spingere il sistema giudiziario ma anche quello della salute mentale verso lidi nuovi.

Sempre maggiore è la richiesta di percorsi di prevenzione e intervento precoce di cui il ricorso alle misure giudiziarie provvisorie sarebbe una delle manifestazioni epifenomenica. A questo si aggiunge, di fronte a questi problemi, della consapevolezza dell’inadeguatezza e della relativa inefficacia della tradizionale misura giudiziaria detentiva ritenuta tardiva.

Quindi, in termini generali ed in particolare per il malato psichico, sembra che il sistema si stia spostando dalla necessità di assicurare l’esecuzione di una misura di sicurezza al termine di un percorso processuale che esita nel proscioglimento (valutazione della non imputabilità, riconoscimento della pericolosità sociale, definizione della misura) ad una visione di tipo preventivo. Già nella fase delle indagini o comunque prima del processo si cerca di assicurare interventi terapeutici e sociali con risorse diverse da quelle degli istituti di pena ma con quelle del sistema di welfare ritenute più appropriate, evitando così, al contempo, inutili o dannose esperienze detentive e complessi iter processuali.

Un’evoluzione che richiede di affrontare le contraddizioni affinché il sistema possa essere strutturato, completato o ripensato prevedendo “centomila” percorsi, tanti quanti sono le persone. Diviene quindi centrale come assicurare il diritto alla salute a prescindere dalla condizione giuridica.

Qui si sostanzia il core della proposta degli psichiatri toscani nel momento in cui lamentano una delega totale alla psichiatria di tutti i problemi delle persone. Si tratta invece, di analizzare la pluralità dei bisogni e di prendere in carico, da parte di ciascuna istituzione, dei determinanti della salute secondo i principi della rilevabilità dei fenomeni, della loro modificabilità e infine del principio euristico, cioè dell’efficacia. In sostanza ogni intervento dovrebbe essere valutato alla luce di questi criteri partendo dagli elementi di base come identità, documenti e povertà. Occorre una leale collaborazione interistituzionale ed è essenziale una chiarezza dei ruoli che è fondamentale per evitare deleghe improprie, richieste di controlli impossibili, funzioni custodiali e coercitive, magari sotto la minaccia della posizione di garanzia. Questo dovrebbe anche portare al superamento della prassi per la quale ricoveri e dimissioni dalla REMS ma anche da Residenze sono decise dal magistrato e non dal medico. In sostanza ciascuna istituzione deve sviluppare con la persona un patto, possibilmente coordinato ma dotato di una propria autonomia e logica.

Questo approccio potrebbe prevedere un obbligo di presa in carico sociale (art.47 ordinamento penitenziario) e come propongono gli psichiatri toscani un Budget di salute dedicato. L’organizzazione dei DSM con Unità di Psichiatria Forense è importante ma è condizionato ad un incremento delle risorse (al 5% del PIL) e lo stesso per il riconoscimento dell’indennità di rischio. Collegato a questo lo stato dell’E-U per le persone intossicate e la sicurezza dei servizi.  Ciò è all’interno della crisi di finanziamento del Sistema sanitario e difficilmente si avranno risorse aggiuntive dedicate alla salute mentale. 

A questi si aggiunge il problema della formazione essenziale (16) non solo se non si vuole regredire (i manicomi seppure in altre forme, possono sempre tornare) ma se si vuole massimizzare l’apporto di operatori, di utenti, società civile, comunità nel suo complesso per politiche locali di salute mentale, accoglienti e inclusive. Ciò è tanto più rilevante, in quando vi sono domande nascoste nelle politiche che talora si affacciano nel dibattito pubblico e mettono in discussione, legge 180, carta Costituzionale, legge 180, legge 219/2017, legge 18/2009 e prefigurano in varie forme modalità escludenti, punitive o abbandoniche. 

 E’ lecito limitare la libertà e/o imporre coercitivamente una cura nei seguenti casi: sulla base di una diagnosi e della pericolosità sociale? sulla base della diagnosi, reati e condanna? sulla base della diagnosi, reati, proscioglimento e pericolosità sociale? sulla sola base della diagnosi e delle difficoltà di gestione da parte dei servizi? Sulla base della sola pericolosità sociale?

Pietro Pellegrini (1)

note

  1. Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl di Parma
  2. Documento “Proposta di modifica legislativa in materia di Salute Mentale” del Coordinamento degli Psichiatri Toscani
  3.  Angelozzi A. ed al. Documento sullo stato e le prospettive della psichiatria italiana Ps. Sc,. Umane Anno 2005, Vol. XXXIX, n. 3, 293-306
  4. Pellegrini P. “Sulla responsabilità in psichiatria”  Psicoterapia e Scienze Umane vol. XLII, N.3 , 295-300. Ed Franco Angeli, 2008.
  5. Pellegrini P.“Ancora sulla responsabilità in psichiatria”,  Psicoterapia e Scienze Umane, vol XLIV N° 2, 207-228 Ed. Franco Angeli, 2010
  6. ll Rapporto Sanità 2019 “Il personale dipendente delle aziende sanitarie pubbliche” Buzzi N. (a cura di) www.programmazionesanitaria.it
  7. ll Rapporto Sanità 2019 “Il personale dipendente delle aziende sanitarie pubbliche” Buzzi N. (a cura di) www.programmazionesanitaria.it
  8.  Saraceno B. Sulla povertà della psichiatria DeriveApprodi, 2017
  9. Galimberti U. L’etica del viandante Feltrinelli 2023
  10. Pellegrini P. Persone con disturbi mentali in ambito penale. Diritti e doveri: molto resta da fare! L’Altro, Anno XXIV, n. 2 Luglio Dicembre 2021, 25-30. Pellegrini P. e coll. Persone con Disturbi Mentali: diritti e doveri in ambito civile, L’Altro Rivista di Psichiatria Anno XXV, n.1 Gennaio-Giugno 2022, 26-34

  11. Atto Senato n. 2746 della XIII Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI legislatura)
  12. (n. 2.239 della precedente legislatura)
  13. La Corte costituzionale con la sentenza n. 73 del 24 aprile 2020 favorisce un’equilibrata considerazione delle condizioni patologiche della persona autrice di reato nella commisurazione della pena.
  14. Pellegrini P. Misure di sicurezza psichiatriche?”, Psicoterapia e Scienze Umane vol. XLIX, N°4, 645-648 Ed. Franco Angeli 2015
  15. Proposta di legge 950/2023 Antoniozzi ed al.
  16. Galli P.F. Appunti sulla leadership nella psichiatria italiana Ps. Sc,. Umane Anno 2005, Vol. XXXIX, n. 3, 307-31