Oggi la Commissione del Senato potrebbe votare a maggioranza consistente l’emendamento che, pur tenendo conto dell’intervento della senatrice Mussini, propone interventi attenti e mirati a garantire la salute e la salute mentale in carcere, e rafforza le modalità d’ingresso nelle Rems, ovvero limitandole a quanti, riconosciuti incapaci e pericolosi, viene comminata la misura di sicurezza detentiva.
Mentre si cerca di scongiurare che soggetti diversi da questi possano entrare nelle Rems, stiamo parlando “dei cosiddetti 148”, dei rei folli, di quanti durante l’esecuzione della pena venivano internati negli Opg. Riportiamo qui di seguito i 3 punti centrali dell’emendamento.[omissis]
“Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3 bis. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative all’articolo 12, comma 1, lettera d), il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 12, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a. nell’ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l’effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire idonei trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l’infermità di mente durante l’esecuzione della pena;
b. al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 12, comma 1, lettera d) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l’unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell’autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l’articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l’accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;
c. stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all’istituzione di nuove REMS, anche mediante l’individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un’allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell’art. 20 del D. P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Conseguentemente, sostituire la Rubrica del Titolo con la seguente:
“Riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie e per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delega al Governo per il coordinamento in materia di spese di giustizia. Ulteriori disposizioni volte a garantire effettività alla tutela dei diritti costituzionali dei soggetti autori di reatonon imputabili, ai sensi della nuova disciplina delle misure di sicurezza e della rivisitazione del principio del doppio binario, di cui all’art. 12, comma 1, lettere c) e d).”