Ecco la cronaca relativa al seminario svoltosi a Mantova il 5 ottobre (vedi).

Obiettori psichiatrici

La domanda è semplice. Chi lega una persona commette un atto lecito o un reato? La risposta non è altrettanto semplice. Perché, si chiede Luigi Caracciolo, criminologo, se un insegnante lega un suo allievo, ovviamente, ha commesso un reato (sequestro di persona o violenza privata), ma lo stesso non accade se uno psichiatra lega un malato di mente? Eppure in entrambi i casi un “pubblico ufficiale” si avvale del potere per limitare la libertà di una persona che gli è affidata. Forse perché, si chiede Lorenzo Toresini, psichiatra del club dei servizi che non legano, il giudice di fronte al medico si ritrae. Essendo l’arte medica per definizione buona.

Al contrario di quanto si pensa la pratica di legare i pazienti è diffusa. La mette in atto l’80% dei servizi psichiatrici ospedalieri. In Lombardia, ad esempio, l’unico reparto, quello di Mantova, che da decenni ha superato il problema, subisce fortissime pressioni per omologarsi agli altri. Il “così fan tutti” diviene la giustificazione per una pratica restrittiva che, condannata quasi unanimemente, viene messa in atto, quasi ovunque. Quasi..

La pratica del club dei servizi che non legano i pazienti smentisce questa forma di pensiero unico. Ma non basta.

A vantaggio di chi lega il paziente sta il sostanziale disinteresse del mondo giuridico. Una delle poche persone che se ne è occupato da questo versante è Giandomenico Dodaro, ricercatore dell’Università Milano Bicocca. Invitato da un cartello composto da associazioni di familiari, forumsalute mentale, Rete 180, la radio dei pazienti, e dagli operatori della CGIL funzione pubblica, ne ha parlato in un seminario tenutosi a Mantova lo scorso 5 ottobre. Un suo testo è disponibile sul sito dell’istituto di criminologia FDE che ha organizzato il seminario ( http://www.istitutofde.it/index.php/it/criminologia-alta-formazione/criminologia/workshop-seminar/590-05-ottobre-2012-seminario-qcontenzione-a-legittimitaq.html).

Orienta il ragionamento di Dodaro la legge fondamentale ovvero la Costituzione, che all’art. 13 sancisce che la “libertà personale è inviolabile…” e, dunque, dovrebbe essere chiaro che chi lega commette un illecito. E’ vero ci sono eccezioni previste dalla legge, ma tutte per essere adottate richiedono di essere adottate dall’autorità giudiziaria. Forse che la differenza tra l’insegnante e lo psichiatra sta nel fatto che quest’ultimo esercita una specifica delega del magistrato?

Dodaro non lo ritiene e semmai evidenzia come con la legge 180, e l’istituzione del servizio sanitario nazionale che la incluse, lo psichiatra sia collocato a tempo pieno nell’ambito della professione medica. Con ciò mutando la natura della funzione di garanzia affidatagli. Se prima, infatti, lo psichiatra, doveva garantire il controllo di persone “pericolose a sé o agli altri e di pubblico scandalo”, dopo la riforma tale posizione si estrinseca nel ricercare la massima efficacia della cura, e nel rispettare i diritti e la dignità del malato. All’interno di tale funzione stanno anche i doveri di sicurezza e i doveri/poteri legittimamente utilizzabili a questo scopo. Ovvio, tuttavia, che tali poteri non possano oltrepassare i limiti posti dalla legge : “la libertà personale è inviolabile”. Eppure le persone vengono legate, gli psichiatri scrivono linee guida per l’esecuzione della contenzione meccanica senza che nel mondo delle scienze giuridiche ci si accorga più di tanto di ciò. Eppure, come sottolinea Dodaro, esistono vari altri modi per contenere una persona, senza legarla.

La vocazione terapeutica degli operatori sanitari, il cui dovere di garanzia consiste nel contenere le angosce psichiche del paziente evitando che si trasformino in agiti etero ed autoaggressivi, dovrebbe orientarli all’uso della relazione, anche accompagnandola ad un significativo uso del proprio corpo (holding) e della dimensione gruppale, piuttosto che all’uso di strumenti, come l’impiego della forza e dei mezzi di coercizione fisica, per i quali non hanno ricevuto una preparazione e non hanno un dovere d’impiego. Gli operatori sanitari non sono operatori dell’ordine pubblico.

E’ noto che la circolazione delle informazioni tra tutti gli operatori può essere utilissima allo scopo di mettere in atto interventi efficaci e tempestivi. A parere di Dodaro recenti sentenze a carico di psichiatri segnalano proprio una insufficienza da questo punto di vista. Le informazioni sul variare delle condizioni del paziente o le indicazioni di intervento non sono circolate adeguatamente.

Infine un intervento illecito, come la contenzione meccanica, può essere in certi casi giustificato? E’ noto che la legge prevede che lo stato di necessità o la legittima difesa escludano la perseguibilità di un reato, tuttavia perché accade si deve dimostrare l’urgenza del pericolo, la necessità dell’intervento e la proporzionalità di quanto si fa rispetto al pericolo che si tende ad evitare.

Altra cosa è contenere una persona che da di “matto” in cima ad una montagna rispetto ad un servizio di cura ospedaliero che dovrebbe “normalmente” attuare pratiche di descalation dell’aggressività. E qui il discorso del giurista torna o porre il problema di fondo : “la contenzione meccanica è la risposta del servizio a un problema di gestione del paziente, inevitabile non per ragioni oggettive ma per ragioni “soggettive” interne al singolo servizio, come conseguenza dell’assenza di risorse in grado di offrire una modalità d’intervento differente”. Ecco perché nel conflitto tra principio di autorità (capo dell’organizzazione che decide di legare) e principio di libertà (la libertà è terapeutica) per l’operatore psichiatrico si apre la prospettiva dell’obiezione di coscienza verso le pratiche di contenzione meccanica dei pazienti psichiatrici.

Giovanni Rossi

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