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di Silvia D’Autilia.

[Pubblicato su Charta Sporca l’8 Settembre 2016 http://www.chartasporca.it/la-pericolosita-delle-psichiatrie/]

Perché trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa?
Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi,
attorno a voi, la logica, la logica di tutte le vostre costruzioni!

(Luigi Pirandello, Enrico IV)

Intitolato Individui pericolosi, società a rischio, l’ultimo numero della rivista aut aut (370/2016) riporta in auge la discussione su un dispositivo istituzionale, quello della pericolosità sociale, che oggi, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), pare scuotere l’opinione pubblica ancora più di ieri. Benché la legge 81/2014 abbia infatti, almeno sulla carta, messo fine all’ultimo strascico residuo della vecchia psichiatria custodialistica, i venti del disappunto non hanno tardato ad alzarsi. Il cuore della questione ruota intorno alla collocazione strutturale, oltreché culturale, dei cosiddetti “pazzi criminali”, ovvero quei soggetti affetti da un disturbo psichiatrico e autori di reato che, riconosciuti da un perito socialmente pericolosi, si trovano a scontare una misura di sicurezza in una struttura deputata. Ma cosa significa essere riconosciuti “socialmente pericolosi”?L’espressione affonda le radici nell’esigenza della giustizia di far fronte a crimini per così dire ‘senza ragione’, che mettono in scacco il potere punitivo e il suo logico determinismo azione-reazione, riferito al riconoscimento della responsabilità di ogni soggetto da parte della giustizia.

Siamo all’inizio dell’Ottocento quando si apre in Europa il dibattito sui cosiddetti “crimini inspiegabili”. Il caso Sélestat, una contadina dell’Alsazia che dopo aver ucciso la figlioletta la cuoce in una minestra; il caso Cornier, una serva che uccide e poi butta dalla finestra la figlia dei suoi vicini; il caso Metzger, un ex ufficiale in pensione, che dopo essersi affezionato al figlio del suo affittacamere, un giorno colpisce il bambino con un martello; o ancora la storia di Pierre Rivière che sgozza prima sua madre, poi sua sorella e infine suo fratello. Sono tutti scenari in cui la giustizia non conosce il suo interlocutore, nella misura di un’incomprensibilità o di un’assenza di risposte con le quali motivare il gesto. Non c’è spiegazione, né finalità.

La giustizia vive tutto l’imbarazzo della sua inadeguatezza: come si fa a punire chi già ictu oculi vive lontano dal comune pensare e dal comune agire? La psichiatria, dal canto suo, non perde l’occasione e si dispone a spiegare il fatto palesandolo come “folle gesto” e mettendo a disposizione una nosografia tecnica e specialistica da cui far discendere in via deterministica il reato. Si realizza uno slittamento del focus giuridico: dal reato alla malattia. La malattia offusca e svilisce il gesto, radicandolo nel patologico. Con la patologizzazione del crimine la giustizia riceve dalla psichiatria il simulacro della spiegazione scientifica, in modo che non si possa in alcun modo dubitare di un tanto: “è la scienza che dice questo, la scienza dice il vero, la scienza è il vero”.

Nello specifico, la psichiatria compie il suo ingresso a gamba tesa nella questione con la produzione del concetto di “monomania omicida” su proposta di Esquirol. Con questa espressione, la psichiatria può disporre di un nuovo paradigma comportamentale, in relazione al quale soggetti che di solito hanno relazioni ‘normali’ con il loro ambiente arrivano a compiere atti così gravi e inaspettati da poterli ‘a ragione’ ritenere ‘pericolosi’. Ma a questo punto il quadro si complica: se la loro è una pericolosità inaspettata, come può coniugarsi con l’irresponsabilità riconosciutagli? “Questi crimini sorprendono poiché, diversamente dai casi in cui la demenza o il furore momentaneo comportano l’esclusione della responsabilità penale, abbiamo a che fare con atti che, come scriveva Foucault, non sono preceduti, accompagnati o seguiti da nessuno dei sintomi tradizionali, riconosciuti e visibili della follia” (Digneffe). E inoltre, se chiunque rientri nei ranghi della supposta ‘normalità’, può di fatto arrivare inaspettatamente a compiere atti monomaniacali così gravi, non sarebbe infine la pericolosità solo un concetto in potenza? Per uscire dall’inghippo la psichiatria elabora la nozione di rischio. A fare da sostegno al dispositivo della pericolosità interviene una strutturazione preventiva delle nostre società: la sorveglianza dell’anomalia. “Vi è sorveglianza nel senso che l’obiettivo è quello di prevedere e impedire l’emergenza di un evento indesiderabile: malattia, anomalia o comportamento deviante” (Castel).

Gli stessi articoli 202, 203 e 204 del c.p. che regolano in materia parlano di comminazione della pericolosità in ragione di una probabilità di reiterare il fatto o compierlo ex novo. S’instaura cioè tra le istituzioni e il soggetto una patina di sospetti finalizzata a coronare il grande sogno dell’utopia igienista. Sogno tanto più conseguibile quanto più gli individui presentano ‘particolarità’ che possano accendere l’attenzione dei sorveglianti: disturbi psichiatrici, storie di tossicodipendenza, alcolismo, comportamenti eccentrici, mancanza di reti relazionali e così via.

Secondo il nostro Codice penale, in relazione a un reato, è responsabile e dunque punibile chiunque disponga della capacità d’intendere e di volere. Ma se in presenza di reato vi sia sospetto d’infermità mentale, il giudice ordina una perizia psichiatrica. Nel caso d’infermità mentale (art. 88 c.p.), viene riconosciuta l’incapacità d’intendere e volere, quindi la non imputabilità, avviato il proscioglimento, decretata la pericolosità sociale e previsto l’invio in un Opg (oggi in una Rems, residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza). L’automatismo descritto, oltre a rispondere a precisi vincoli legislativi ormai contraddittori e obsoleti, è il risultato di un’assolutizzazione dell’esame peritale che deve intuire (o meglio profetizzare) la presente o assente pericolosità del soggetto che ha davanti, sia una volta compiuto il fatto, sia successivamente, in fase di riesame (art. 208 c.p.).

L’evidente risvolto pratico è quello di accantonare il pazzo criminale in un luogo altro che, oltre a essere quello effettivo dell’istituzione in cui scontare la misura di sicurezza, è anche quello culturale che identifica il soggetto in questione come un pericoloso, un diverso, un altro. Siamo sulla sponda opposta della responsabilità giuridica, nel grado zero del diritto: senza un processo, senza una condanna, senza un percorso che possa effettivamente reintegrare e rieducare il soggetto de quo, rendendolo anzitutto responsabile dei suoi gesti.

Si realizza cioè quella che Castel definisce “una dissoluzione della nozione di soggetto”, a favore di una previsione di situazioni e fattori che possano funzionare come sentori del rischio, nel piano di governabilità delle società. La pericolosità è a tutti gli effetti un filtro sociale nella condizione di possibilità che i soggetti hanno di essere liberi, di assumere un atteggiamento piuttosto che un altro, di essere in definitiva vagliati in via precauzionale.

Altrettanto preventive e precauzionali erano le leggi che hanno animato l’architettura psichiatrica in Francia (la legge del 30 giugno 1838) e in Italia (la legge n.36/1904), per cui il malato di mente era descritto come un alienato che riesce di pubblico scandalo e da cui la società andava protetta. Vi è stato poi con la legge 180/1978 un processo di cambiamento e trasformazione importante che ha decretato il superamento del manicomio in Italia e la territorializzazione dell’assistenza psichiatrica, ma, come si vede, questi automatismi del Codice penale, nato in età fascista, sono rimasti intatti da allora.

Tra il 1974 e il 1975 Michel Foucault tiene al Collège de France un corso dal titolo Gli anormali durante il quale, tra le altre cose, esplicita il contesto applicativo della perizia psichiatrica, dalle sue origini ai tempi più recenti, mettendo in luce il passaggio da pratica punitiva a tecnica di normalizzazione. Che la perizia psichiatrica non sia foriera di conoscenza alcuna – dice Foucault – è assodato, se non altro nei termini di una previsione aleatoria e approssimativa dei suoi giudizi, ma l’aspetto sul quale occorre porre più attenzione riguarda il suo ruolo politico: non solo estende la facoltà punitiva della legge sino alla soglia del giudizio sociale, ma sdoppia anche il soggetto interessato nell’autore del delitto e nella figura del pericoloso, il che cancella il crimine dal contesto sociale e colloca il gesto in una dimensione che non deve avere nulla a che fare con la collettività e la sua coscienza etica.

Quella descritta – ci fa riflettere Alessandro Dal Lago – non è solo una pratica sociale, ma anche e soprattutto un regime discorsivo in cui inquadrare la vita delle nostre città: oggi ad esempio, nell’era dei social network, dei blog e della sempre maggiore incidenza dei media sulla nostra quotidianità, finiamo “per essere governati da definizioni pubbliche che difficilmente scaturiscono da ciò che gli attori sociali pensano”: si pensi alla litania dell’immigrato/pericoloso, solo per dirne una.

C’è un legame subdolo e sottile nelle nostre società tra le definizioni che la psichiatria elabora e il concetto di ‘altro’ (nemico), come se la psichiatria avesse uno sguardo panottico su tutto quanto turba le nostre quotidianità, come se la psichiatrizzazione della diversità sia una risorsa sempre fruibile. “A cavallo tra il XVIII e il XIX secolo la psichiatria ha conquistato la sua autonomia e ha acquisito grande prestigio grazie al fatto di essersi potuta inscrivere nell’ambito di una medicina concepita come reazione ai pericoli inerenti al corpo sociale” (Foucault).

Un fenomeno questo che esplicita l’ingerenza psichiatrica nelle questioni della giustizia di cui si parlava sopra, allorché, di fronte all’incomprensibilità di delitti efferati, la psichiatria fornisce lo strumento della pericolosità come il motore razionale della follia. La pericolosità diviene il perché del folle gesto, il suo perno logico e ‘scientifico’, benché, al di là del contestuale esame peritale, manchino elementi oggettivi che possano comprovare la sua effettiva scientificità. Se così non fosse, non ci sarebbe un affollamento d’interessi sempre maggiore intorno a questa materia da parte delle neuroscienze, in una sorta di caccia continua all’elemento biologico, in modo da poter radicare nelle maglie dell’oggettività le azioni criminose dei soggetti. Naturalmente si tratta di una riduzione estrema sulla complessità di fatti e fattori (psicologici, sociali, storici, politici) che influenzano il pensiero e il comportamento umano, ma l’approccio non è nuovo e riecheggia inesorabilmente i biodeterminismi lombrosiani volti a ricercare ossessivamente elementi fisiognomici della mente criminale. “Si tratterebbe della riproposizione aggiornata e sofisticata di una visione lombrosiana, che va a caccia delle prove di esistenza di una materialità del ‘cervello criminale’, in grado di spiegare l’origine di comportamenti devianti o violenti, ma che mette in secondo piano la complessità delle motivazioni dell’agire umano, aprendo infine al rischio di un oscuro ‘neuroriduzionismo’” (Colucci).

Malgrado la sua evidente debolezza costitutiva, l’aspettativa che sembrano riporre molti esperti e tecnici nella perizia sembrerebbe quella di dover dire se esistano individui intrinsecamente pericolosi, rivendicando per questo esame tecnico una dignità scientifica tale da avere la meglio su tutte le anomalie che affliggono le nostre società. “La criminalità finisce così con l’essere parte del grande catalogo dell’anomalia e delle grandi patologie da cui le società devono proteggersi” (Bertani).

Fino a quando continuerà dunque a essere ritenuta prioritaria la difesa della società, della sua integrità morale sulla storia dei singoli soggetti, delle loro asperità e delle loro vicissitudini, vigerà sempre l’urgenza di rintracciare una loro predisposizione biologica al crimine, e non tanto per avviare una cura del loro malessere all’interno del corpo sociale, ma per decretarne implicitamente la loro neutralizzazione ed emarginazione, a cominciare dalla perdita della responsabilità giuridica.

Se, al contrario, al gesto venisse attribuito un valore individuale, proprio di quella storia, di quei vissuti e di quelle irripetibili situazioni, anche il reato più assurdo potrebbe essere collocato e incastrato in una particolare rete di eventi. Il vero orizzonte operativo della perizia è quello di produrre senso, “attribuendo a ogni gesto un valore unico e individuale e non la conseguenza della malattia” (Dell’Acqua, D’Autilia). Sarebbe questo un esercizio iniziale e propedeutico a capire che ogni azione, anche la più assurda e irrazionale, è sempre il sintomo di un preciso modo di esserci, che la psichiatria dovrebbe imparare ad ascoltare e la giustizia, se è il caso, a regolare, lasciando ambito del reato e ambito della malattia separati, come separati sono e devono essere in ogni società il potere punitivo e la facoltà curativa dei soggetti.

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