Proposta di modifica al ddl n. 3074 di conversione del Decreto legge del Governo 22 dicembre 2011, n. 211
Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente: Articolo 3-bis (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale e dell’Amministrazione penitenziaria)
1. Al fine di garantire certezza e compiutezza al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il termine per il completamento degli interventi previsti dall’allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, è fissato al 1º febbraio 2012.
2. Entro il termine di cui al comma 1, in ciascuna regione deve essere concluso uno specifico accordo tra l’Amministrazione penitenziaria e la regione, con il quale:
a) sono individuate una o più strutture sanitarie, tra quelle in possesso dei requisiti minimi per le strutture residenziali psichiatriche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, da destinare alla sostituzione dell’ospedale psichiatrico giudiziario di riferimento della regione;
b) sono definite le rispettive competenze nella gestione delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera a), individuando le funzioni proprie del Servizio sanitario regionale e le funzioni di competenza dell’Amministrazione penitenziaria;
c) sono istituiti presìdi di sicurezza e vigilanza, ubicati lungo il perimetro delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla lettera a), o comunque all’esterno dei reparti in cui le stesse si articolano.
3. Entro il 31 marzo 2012 gli istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario sono definitivamente chiusi, o in alternativa riconvertiti ad altra funzione penitenziaria.
4. A seguito della eventuale chiusura di cui al comma 3, i beni immobili degli ex ospedali psichiatrici sono venduti, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I proventi delle vendite sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali residenziali e di centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali. A tale fine, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i proventi delle vendite sono ripartiti tra le regioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri della salute e della giustizia.
5. Alle disposizioni recate dal comma 2 si conformano anche le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in armonia con i rispettivi statuti e le correlate norme di attuazione.
6. A decorrere dal 31 marzo 2012 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2. In caso di mancato rispetto, in una o più regioni, del termine previsto dal comma 2, il Governo provvede in via sostitutiva, in conformità all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.