Che il manicomio criminale sia luogo orrendo tanto nella sua accezione letterale che simbolica è opinione ormai ampiamente condivisa.
La concezione del disturbo mentale e le modalità di cura e di riabilitazione derivanti dalla legge 180 hanno giustificato il dubbio di costituzionalità, non solo in ordine all’esistenza dell’ospedale psichiatrico giudiziario, ma soprattutto intorno agli automatismi giuridico-psichiatrici che definiscono l’infermità di mente e con essa l’incapacità di intendere e di volere come giudizio assoluto riferito alla totalità della persona e, logica conseguenza, la negazione della persona stessa, oggi, non più accettabile.