Premessa       

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, Presidente dott. Antonio Valitutti, in data 14 giugno 2024 ha pronunciato un’Ordinanza Interlocutoria, pubblicata il 9 settembre 2024 con n. 24124 ,  in cui:

“ ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 della Costituzione, nonché all’articolo 117 della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU:

– nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il Sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del Giudice Tutelare entro le 48 ore successive e con l’avviso che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del suddetto provvedimento, nonché di essere sentito personalmente dal Giudice Tutelare prima della convalida;

– nonché nella parte in cui non prevedono che la ordinanza motivata di convalida del Giudice Tutelare sia tempestivamente notificata all’interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della legge 833/1978;

– dispone la sospensione del presente giudizio;

– ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio in Cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei Ministri; ordina, altresì che l’ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

– dispone l’immediata trasmissione degli atti… alla Corte Costituzionale.

Introduzione

Porto all’attenzione questa recente Ordinanza Interlocutoria  della Corte di Cassazione perché, a mio parere, merita di essere conosciuta e diffusa come cittadini che ritengono la nostra Costituzione un baluardo irrinunciabile per la democrazia in Italia.

L’Ordinanza costituisce inoltre un riferimento e uno strumento  aggiornato e di alto livello ai fini di percorsi di formazione  per gli psichiatri e per tutti coloro che lavorano nell’ambito della salute mentale e dei servizi, auspicando che ne nasca anche una discussione e qualche riflessione sulla contraddittoria situazione attuale.

Viviamo tempi  difficili. Valori,  principi, diritti, saperi, organizzazioni, pratiche, esperienze, consapevolezze, memorie, culture e quanto altro di comune e condiviso che hanno costituito la linfa vitale della rivoluzione psichiatrica in Italia, basagliana  in primis, e che hanno portato alla L. 180/78 e all’abolizione dei manicomi, sono messi in discussione nella concretezza della realtà quotidiana, nel praticamente vero di cui parlava Basaglia, e sembrano dissolversi nell’indifferenza.

Conquiste, conoscenze, esperienze sembrano  diventare evanescenti e invisibili, indicibili e insignificanti, svuotate di valore e di peso, in un mondo che è molto cambiato e sotto le spinte di una politica impoverita e aggressiva su ogni fronte, in primis su quello dei diritti e della democrazia.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione, nonostante alcuni  tecnicismi, merita il tempo e l’impegno  di una sua paziente e attenta lettura perché rappresenta una lucida e precisa analisi dell’evoluzione dei diritti nel tempo attuale, “nel diritto vivente” e perfino oltre la L. 180/78, delle persone con sofferenza psichica anche nel momento più critico quale è quello  della prima fase del TSO.

Una lezione approfondita e lucida di democrazia, da studiare e diffondere traguardando l’attuale situazione molto critica dei Servizi di Salute Mentale e di altri Servizi,  attraverso il profilo del “diritto vivente”, di cui Costituzione, diritti, libertà, dignità, rispetto della persona, dialogo, cura, costituiscono i termini di riferimento.

In Appendice vengono riportati ampi stralci dell’Ordinanza, selezionati in modo da renderne più agevole la lettura e la comprensione, mettendone in nota altri, rilevanti e di raccordo, ma tralasciandone altri ancora.

Il ricorso

parole chiave: trattameno sanitario obbligatorio, ricorso

La signora N.E., assistita dall’avv. Italo Attardo, aveva presentato ricorso ai sensi dell’art. 35 della L. 833/78 contro il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (TSO), disposto nei suoi confronti dal sindaco di Caltanissetta in data 16/1/2021; l’opposizione veniva presentata al Tribunale di Caltanissetta in data 19/2/2021, dopo le dimissioni (più di un mese dopo la disposizione del TSO), anche contro il decreto di convalida reso dal Giudice Tutelare in data 18/1/2021.

Il motivo del ricorso nell’Ordinanza:

parole chiave:violazione, falsa applicazione, effettività-tempestività ricorso-pregiudizio, mancanza presupposti

“…1. – Il motivo di ricorso

Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 101, 115, 116 e 167 c.p.c., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 33 e 34 della legge n. 833/1978 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Il motivo, nelle sue plurime articolazioni, espone essenzialmente tre ragioni di censura, che di seguito saranno esposte in ordine logico…”.

          La ricorrente aveva contestato la regolarità della procedura, deducendo che il suo svolgimento  aveva comportato pregiudizio al suo diritto  a un ricorso effettivo e tempestivo per i seguenti motivi:

  1. a) non aveva ricevuto il provvedimento del sindaco (privo della relazione medica)
  2. b) non aveva ricevuto la notifica della ordinanza di convalida, non prevista dalla legge vigente, e non aveva potuto – di conseguenza – opporsi, se non dopo la scadenza del trattamento
  3. c) non era stata sentita dal Giudice Tutelare prima della convalida, decisa solo in base agli atti, peraltro incompleti
  4. d) non aveva avuto neppure accesso agli atti del trattamento sanitario obbligatorio, se non dopo diverso tempo
  5. e) non era stato neanche menzionato nel provvedimento del Sindaco che il TSO sarebbe cessato dopo sette giorni, mentre era stata rilasciata dopo nove giorni
  6. f) non era stata ricercata, prima del TSO, la c.d. alleanza terapeutica (consenso)
  7. g)

 Per tali ragioni la ricorrente:

1) riteneva di essere stata privata ingiustamente della propria libertà personale attraverso un provvedimento abnorme

2) deduceva che la mancata notifica di tutti i vari atti procedimentali del TSO le aveva impedito di venire a conoscenza nell’immediatezza di quanto le stava accadendo, con impossibilità di esercitare il proprio diritto a un ricorso effettivo, ex art. 13 CEDU, entro i primi sette giorni dall’inizio della procedura, idoneo ad impedire la eventuale convalida da parte del giudice tutelare o, in subordine, ad ottenerne la sospensione

3) rilevava la mancanza dei presupposti previsti dalla legge per disporre il trattamento sanitario obbligatorio e lamentava che un’istruttoria avrebbe permesso di appurare la fondatezza delle sue ragioni.

L’Ordinanza, dopo una articolata e approfondita disanima, a cui rimando, così ha concluso:

5.2.- Per queste ragioni, si ritiene che l‘attuale sistema normativo in materia di trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera, disegnato dagli artt. 33,34 e 35 della legge n. 833/1978 non sia conforme agli artt. 2, 3,13,24, 32 e 111 della Costituzione, nonché all’art. 117 della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, per la mancata previsione, cui non può rimediarsi attraverso la via dell’interpretazione affidata al giudice, della notificazione dei provvedimenti, nonché di passaggi procedimentali a garanzia del diritto al contraddittorio, alla difesa e ad un ricorso tempestivo ed effettivo avverso decisioni che limitano il diritto di autodeterminarsi in materia di trattamenti sanitari e la libertà personale, compresa l’audizione del soggetto interessato.

Alcune considerazioni

L’Ordinanza costituisce, per quanto posso capire da vecchio psichiatra, un testo giuridico di altis valore e significato, forse il più alto dopo l’abolizione della L.36/1904 e la promulgazione della L. 180/78, ben 46 anni fa, e contiene alcuni passaggi di grande bellezza.

In modo lucido e chiaro, con parole e concetti molto netti e talvolta duri, delinea il quadro dell’evoluzione dei diritti anche per le persone che esperiscono sofferenza psichica nel “diritto vivente”, così come la Corte Costituzionale lo ha ridisegnato di volta in volta.

L’alto livello del testo, in un’atmosfera quasi rarefatta, indica a tutti noi quali sono i riferimenti imprescindibili nelle pratiche quotidiane e può sembrare astratto e utopistico, molto lontano dalla realtà.

In effetti lo scarto tra il testo dell’Ordinanza e la realtà attuale dei Servizi e di parte della società sembra assoluto e incolmabile, come se mancassero le categorie e il lessico per stabilire perfino un dialogo minimo.

Sono crescenti ma senza esito le critiche a TSO disposti spesso in modo formalistico e burocratico, superficiale e sbrigativo, senza ricerca di una relazione o quasi né prima né durante l’esecuzione, senza verifiche nè controlli.

Il ricovero in TSO avviene in Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che per lo più hanno le porte chiuse e praticano la contenzione meccanica e/o farmacologica (  l’art. 13 Cost. che vieta “ogni forma di violenza fisica e morale” sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale”, citata nell’Ordinanza).

TSO che spesso costituiscono il risultato di mancate prese in carico, più o meno adeguate, se non di abbandoni veri e propri, che Franco Basaglia tanto temeva e che aveva previsto.

E’ noto che nelle diverse Regioni italiane la frequenza dei TSO è in relazione con l’organizzazione dei Servizi e la complessità o meno degli interventi di presa in carico (minima in FVG dove storicamente esistono CSM/h24 e risposte su molteplici piani).

Sono anche note la complessità e contraddittorietà dello strumento TSO che per alcune persone è uno strumento di rigenerazione (e ringraziano per essere state tirate fuori da una situazione che sembrava senza vie di uscita e per essere state restituite alla vita), mentre per altre rimane una ferita insanabile sia sotto il profilo soggettivo che psicosociale, rimane soltanto l’esperienza della violenza sul corpo e nella soggettività. Un fallimento senza ricomposizione in cui si è tutti sconfitti.

L’Ordinanza fa affiorare indirettamente il problema del diritto alla salute nelle sue diverse componenti e modalità di risposta e interroga tutti e tutte noi, ci obbliga a ridefinirci nelle nostre identità, chi più chi meno, nelle nostre operatività e organizzazioni, nelle nostre posture e nei nostri atteggiamenti, nelle nostre visioni, nelle nostre sensibilità, nel nostro linguaggio.

Vi è nel testo, sotto traccia, un implicito richiamo alla relazione, al rispetto, alla reciprocità, all’ascolto, al rifiuto della violenza.

Franco Rotelli, in un seminario a Udine del 2007, parte di un ciclo “Per la salute o per la malattia?”, aveva detto che una una volta gli psichiatri venivano pagati per escludere secondo la L.36/1904, mentre dopo la L. 180/78 gli psichiatri venivano e vengono pagati per includere.

Si chiedeva se le conoscenze, le operatività, le pratiche, le intenzionalità, le motivazioni erano adeguate e sufficienti o se invece invece erano gravemente inadeguate, in una sorta di limbo composito, fluttuante e confuso in cui vecchie visioni manicomiali, proposte come scientifiche, convivevano con nuove e diverse consapevolezze e pratiche, per altro non molto diffuse e spesso criticate come non scientifiche. Nella perenne conflittualità degli psichiatri.

Recentemente Rotelli aveva detto che troppo spesso gli attuali Servizi assomigliano a piccoli manicomi.

E’ sorprendente che  la Corte di Cassazione rilevi oggi – 9 settembre 2024 – che: “E’ questo però un ultimo residuo di quella logica manicomiale che la legge Basaglia ha avversato, e di quella convinzione, contrastata dal diritto vivente, che la persona affetta da patologia psichiatrica, disabilità, immaturità, non debba partecipare, nella misura in cui le circostanze glielo consentono, alle decisioni che la riguardano”.

 

Ritengo che nessuno possa dire che si tratta dell’ennesima riproposizione nostalgica dei vecchi psichiatri che hanno vissuto la grande stagione della riforma manicomiale in Italia, dei vecchi dinosauri che non capiscono che il mondo è cambiato e altri sono i problemi da affrontare e gli strumenti di analisi e di intervento (quest’ultima affermazione anche condivisibile ma non sufficiente).

L’Ordinanza sembra costituire “un gesto fenomenologico”, come P.A. Rovatti ci ha indicato in aut aut n. 390, 2021, e offre uno sguardo nuovo da una prospettiva diversa su una realtà dolorosissima, molto difficile e complicata, alla luce del “diritto vivente” oggi, nel tempo attuale e non decine di anni fa.

Per questo ci coglie di sorpresa, e che bella sorpresa, quasi uno scandalo o comunque un forte e autorevole richiamo in un momento in cui sembra di essere di fronte a una situazione imprendibile e ingovernabile e che anche le speranze svaniscano. Non si può escludere che qualcuno, in nome della c.d. autonomia della “clinica”, dica che la Magistratura non può insegnarci come si deve lavorare.

Nell’Ordinanza si leggono parole e frasi che evidenziano la complessità del problema e la cruda e dura realtà, spesso violenta e contraddittoria, di oggi, da riprendere in mano con decisione e lucidità, passione di cura e di democrazia:

“illegittima privazione della sua libertà e facoltà di autodeterminarsi”,

“  il trattamento obbligatorio può considerarsi lecito se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato “ (si pensi alle contenzioni),

“ Il trattamento può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile…per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario ”,

“ ll paziente viene ricoverato coattivamente, id est con l’uso della forza pubblica di cui dispone il sindaco se necessario, e gli viene impedito di uscire dal presidio ospedaliero per tutta la durata del trattamento “,

“  costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana”,

“non è previsto alcun controllo specifico sugli adempimenti precedenti e coevi al ricovero, come la ricerca della c.d. alleanza terapeutica, nonostante l’art. 33”,

“  gli accertamenti fatti sulla persona dopo le dimissioni – dopo cioè la cessazione della ragione del ricovero- rischiano di essere poco utili a ricostruire la situazione nella sua effettiva consistenza e gravità al momento del ricovero stesso”,

“La ragione di questo rigore in ordine al rispetto dei termini è palese, ove si consideri che il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera è una misura che incide sulla libertà personale, anche in senso materiale e non solo quanto al diritto di autodeterminarsi sulle scelte sanitarie; comporta infatti una privazione della libertà personale e di movimento”,

“ l’art. 13 Cost., che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona (Corte Cost. n. 22/2022)”,

“ è proprio in questa caratteristica di assoluta compressione della libertà che si individua la necessità di riconoscere, per intero, le garanzie costituzionali”,

“la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”,

“ l’art. 13 Cost. che vieta “ogni forma di violenza fisica e morale” sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale”,

“ La clausola del rispetto della persona umana richiama e riassume i diritti di libertà riconosciuti al singolo dalla Costituzione ed è tesa a impedire che la legge possa violare tali diritti nell’imposizione di trattamenti sanitari”, “quanto più in generale con riferimento a tutti i diritti esplicitamente riconosciuti nella Carta costituzionale, nonché al fondamento stesso dei diritti umani, la bilancia sulla quale si dispongono i beni della vita: la dignità umana”,

“ si determina nel caso del trattenimento… “quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale” (Corte Cost. n. 105/2001; Corte Cost. n. 127/2022 e n. 12/2023)”,

“  nonostante anche in questo caso ricorra quell’assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale, che intacca il nucleo irriducibile dell’habeas corpus”,

“  è da chiedersi come una persona che si trovi da un lato in stato di alterazione psichica, dall’altro in stato di soggezione fisica all’altrui potere, possa reagire ad una misura privativa della libertà personale…ex abrupto, le si parano dinnanzi i vigli urbani per prenderla e portarla in ospedale, in esecuzione di una ordinanza sindacale di cui la persona…non ha contezza”,

“ “comitato per la prevenzione della tortura (in acronimo CPT) operante in seno al Consiglio di Europa” e “  Corte Europea dei diritti dell’Uomo”,

“  E’ questo però un ultimo residuo di quella logica manicomiale che la legge Basaglia ha avversato, e di quella convinzione, contrastata dal diritto vivente, che la persona affetta da patologia psichiatrica, disabilità, immaturità, non debba partecipare, nella misura in cui le circostanze glielo consentono, alle decisioni che la riguardano”,

“  E’ questo un profilo di dignità della persona che attiene alla titolarità del diritto a partecipare, debitamente informato, ai processi in cui si discute del suo interesse e il diritto ad un ricorso effettivo avverso le decisioni della autorità, diritto che ogni qualvolta la persona sconti una posizione di debolezza o di asimmetria, deve essere assicurato anche tramite una adeguata informativa “,

“ un eventuale stato di incapacità della persona non potrebbe mai incidere sulla titolarità dei diritti, eliminandoli o ponendoli in stato di temporanea quiescenza, ma solo sulle modalità del loro esercizio”.

Una piccola antologia, un vademecum, che ci ricorda dall’alto del magistero della Corte di Cassazione, quindi al di fuori dei contrapposti schieramenti degli psichiatri, che esiste il problema del “potere psichiatrico” e dei possibili “abusi”. E’ un problema che non si può rimuovere e dimenticare e che richiede una costante consapevolezza della sua natura e del suo controllo all’interno del quadro dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione.

Un “potere psichiatrico” che non è un insignificante residuo di tempi, linguaggi e pratiche ormai lontani, come se la chiusura dei Manicomi avesse cancellato il problema e il tema.

Il “potere psichiatrico” è oggi e riguarda gli psichiatri prima ancora che gli storici e i filosofi che ce ne ricordano la sussistenza (Foucaul e Rovatti in primis, ma senza dimenticare lo psichiatra Franco Basaglia).

Di fronte al tema del “potere psichiatrico” nulla ci esime dall’obbligo di un confronto rispetto alla nostra identità e operatività giorno per giorno e di una rivalutazione complessiva dello stato dei Servizi.

Qualcuno obietterà che aumenteranno le difficoltà nella gestione dei TSO, che chi ha più denaro potrà organizzare meglio il proprio ricorso, evidenziandosi che i poveri e gli emarginati – culturalmente ed economicamente – saranno più facilmente vittime di eventuali abusi o malpratiche e altro ancora.

Nuove sfide, ma certamente problemi affrontabili in una dinamica di avanzamento dell’operatività nel quadro di diritti.

Una frase come questa  “E’ questo un profilo di dignità della persona che attiene alla titolarità del diritto a partecipare, debitamente informato, ai processi in cui si discute del suo interesse “ richiama il lavoro di decenni con la Magistratura, a Trieste e altrove, sulla capacità di partecipare coscientemente al processo ex art. 70 C.P.P., e sembra sollecitare una non semplice riforma dell’art. 88 C.P. che prevede l’incapacità totale di intendere e di volere.

Il centenario della sua nascita ha posto e continua a porre la domanda, spesso con scetticismo o ironia, se e cosa è rimasto del lavoro di Franco Basaglia.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione ne evidenzia, in modo altissimo e concreto nello stesso tempo, la penetrazione  al massimo livello istituzionale e la lungimiranza del suo pensiero e delle sue pratiche.

Primi commenti

– “Trattamento sanitario obbligatorio, alla Consulta la mancata informazione al “paziente”: violato il diritto di difesa”, di Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2024

– “ Trattamento sanitario obbligatorio, ora la parola passa alla Corte Costituzionale”, di Andrea Angelozzi, Quotidiano Sanità.it, 11 settembre 2024

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