DSC_4831-Recovereddi Daniele Piccione

Profili di illegittimità costituzionale del testo unificato elaborato come testo base del relatore Deputato Ciccioli: “Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica”([1]).

Sotto il profilo della legittimità costituzionale l’impianto del testo unificato adottato dalla Commissione Igiene e Sanità della Camera dei deputati, solleva riserve insuperabili.

Tre sono i profili di criticità che rileva evidenziare.

  • Il primo sta nella scelta terminologica di cui vi è traccia nell’articolo 4. La sostituzione dell’espressione “trattamento sanitario obbligatorio” con un non meglio chiarito e assai ambiguo “trattamento sanitario necessario”, non sembra condivisibile. La migliore dottrina costituzionalistica ha dimostrato che, mentre l’obbligatorietà attiene alla sfera delle relazioni intersoggettive (rapporto tra persone titolari di un obbligo e di un corrispettivo diritto), il concetto di necessità, invece, allude ad esigenze obiettive dell’ordinamento. E, infatti, la Costituzione si riferisce alla necessità negli articoli 13 e 77, per l’adozione rispettivamente di misure eccezionali limitative della libertà fisica delle persone, e per descrivere i presupposti per l’adozione di provvedimenti d’urgenza con forza di legge. Non a caso la scelta terminologica tradisce l’idea di allontanare l’istituto del trattamento sanitario obbligatorio dalla centralità della persona, dei propri diritti. Finisce, invece, per ricollocare al saliente del sistema ipotetiche e supposte esigenze oggettive (sicurezza, decoro, ordine pubblico) che giustificherebbero il trattamento sanitario contro la volontà dell’interessato.
  • Ma vi è di più: nello stesso articolo 4, comma 1, del disegno di legge si rende esplicita, quale presupposto per il trattamento sanitario necessario, la circostanza che la garanzia della salute sia ritenuta prevalente sul diritto alla libertà individuale del cittadino. Diviene allora palese l’intento di stravolgere – e anzi capovolgere per intero – la logica della vigente l. 13 maggio 1978, n. 180 che stabilisce in modo chiarissimo come i presupposti per il trattamento sanitario ospedaliero siano del tutto eccezionali, residuali e comunque solo ed esclusivamente centrati sulla condizione dell’interessato. Non su presunte e indeterminate necessità oggettive di tutela della società dall’infermo. Peraltro, i giuristi ritengono in generale che quando si allude agli stati di eccezione o di straordinaria necessità ed urgenza, il problema di fondo si sposta sempre sul soggetto cui spetta riscontrarne la sussistenza. Non a caso, la Costituzione, nei due casi previsti e citati, demanda chiaramente da un lato alla legge di fissare i casi e i modi in cui si può limitare la libertà personale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza in casi eccezionali di necessità ed urgenza; dall’altra attribuisce in capo al Governo la responsabilità di adottare provvedimenti straordinari con forza di legge. Invece, nel testo che si intenderebbe approvare, la valutazione sulla necessità del trattamento sanitario da disporre per esigenza di salute tali da prevalere sulla libertà di autodeterminarsi da parte del paziente, finisce per essere demandata ad una marcata discrezionalità medica verso la quale non può che nutrirsi preoccupazione.
  • C’è poi il terzo rilievo sistematico da muovere, quello forse più significativo perchè riconduce direttamente il tema della tutela della salute mentale vicino ai profili di protezione dell’ordine pubblico. Due norme disfano il percorso intrapreso dalla l. n. 180/1978 che si muoveva nel solco umanistico di centralità dell’individuo, delle sue esigenze, del suo specifico problema di salute mentale, tracciato dalla Costituzione italiana. La prima norma si legge nell’articolo 10 del testo unificato, la cui rubrica così recita: “Disposizioni per garantire l’incolumità dei familiari“. Vi si prevede la collocazione in immobili residenziali pubblici delle persone affette da disturbi mentali nel caso in cui la convivenza di queste con altri membri del nucleo familiare presenti rischi per l’incolumità fisica. Non è il caso di dilungarsi sull’esplicito ritorno nell’ordinamento italiano del vecchio pregiudizio per cui la sofferenza mentale si ricollega alla pericolosità sociale e all’altrui incolumità. Ove l’iniziativa legislativa all’esame della Camera dei deputati divenisse legge, la strisciante idea che lega il disturbo mentale all’ordine pubblico tornerebbe a fare capolino in un atto normativo, laddove invece la Costituzione tratta la salute mentale e fisica come diritto fondamentale e interesse della collettività e pone la persona umana, con la propria soggettività, al centro del sistema dei diritti costituzionali. Tale ritorno all’antico stigma della pericolosità traspare anche da ben altro e cioè dall’introduzione di un istituto dal pesante sapore vetero-asilare e cioè il trattamento necessario extraospedaliero prolungato.

Qui i dubbi di legittimità costituzionale si fanno macrocoscopici.

Di certo vi è che si è in presenza di “un trattamento che si protrae fino a un massimo di dodici mesi consecutivi“, la cui durata fisiologica è fissata a sei mesi, e viene disposto senza il consenso del paziente. Esso si svolge in strutture “diverse da quelle previste per i pazienti che versano in condizioni di acuzie“.

La proposta di legge non descrive i contenuti di un tale trattamento – nè potrebbe, del resto – ma poi reca un periodo che desta inquietudine.

Si legge, infatti, che il trattamento “può prevedere esclusivamente la limitazione della capacità e della libertà di agire del paziente espressamente specificate dal giudice tutelare“.

Ora, non si comprende affatto cosa si intenda con l’espressione  “libertà di agire“, la quale sembra una formula misteriosa che avrebbe qualcosa a che fare o con la libertà di circolazione (articolo 16 Cost.) o con quella dalle restrizioni coercitive (art. 13 Cost.), o persino con il generico esercizio delle libertà costituzionali previste dall’intera prima parte della Costituzione.

Sia come sia, vera una qualunque delle tre interpretazioni, la norma non potrebbe sfuggire alla sanzione dell’illegittimità costituzionale. Infatti, il nostro ordinamento non conosce misure limitative della libera autodeterminazione del singolo, contemporaneamente di durata e contenuto così invasivi, e anche ammesso e non concesso che esse siano pure giustificabili, i modelli di garanzia procedurale forniti dall’articolo 5, comma 2, del disegno di legge sono del tutto carenti rispetto a quelli che la Costituzione fissa agli articoli 13, 14, 15, 16, 23 e 32.

La norma, poi,  non si sottrae a una ferma condanna in quanto innesta un trattamento obbligatorio che comprime e coercisce a tal punto la persona, da svuotare il trattamento sanitario necessario “semplice” del suo carattere eccezionale e residuale.

Si genera, cioè, un doppio binario di provvedimenti incidenti sulla libertà fisica e morale dell’individuo infermo, da far pensare a una surrettizia misura di prevenzione della pericolosità del malato che lo neutralizza in luoghi extraospedalieri per periodi certo non brevi, dando così ingresso nell’ordinamento giuridico italiano a un formidabile strumento di controllo sociale occulto.

Alla luce di questi tre profili, non si ritiene necessario soffermarsi su altri pur non lievi dubbi che sorgono dalla lettura del provvedimento. Tuttavia, esso non sfugge ad un giudizio negativo dal punto di vista medico-sociale, sotto il profilo costituzionale, nonchè in una logica di compatibilità storica e sistematica con l’attuale, avanzatissimo, impianto legislativo di tutela della salute mentale in Italia.


([1]) Di Daniele Piccione, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate presso l’Università La Sapienza di Roma. Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica.

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