L’ emendamento che ha raccolto il lavoro e le proposte della Commissione Marino, approvato mercoledì 25 gennaio scorso dal Senato, fissa i termini per la chiusura degli attuali 6 ospedali psichiatrici giudiziari (opg) italiani attualmente in funzione (Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli, Reggio Emilia):
- Il 1° febbraio 2013 è la data del completamento del processo di chiusura degli opg.
- Entro il 31 marzo 2013 ciascuna Regione dovrà accogliere i propri pazienti già internati negli opg in strutture residenziali con moduli fino a 20 posti letto.
- Entro il 31 marzo 2012 il Ministero della salute fissa “ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza” di tali moduli.
- Le nuove strutture appartengono ai servizi sanitari delle Regioni, la loro gestione è esclusivamente sanitaria all’interno; è possibile la sorveglianza esterna ( “attività perimetrale di sicurezza e vigilanza) quando lo richiedano le condizioni delle persone internate.
- Dal 31.03.2013 tutte le misure di sicurezza dovranno essere eseguite nelle nuove strutture. Tutte le persone dimissibili devono essere dimesse “senza indugio” ai loro servizi di salute mentale di riferimento.
- È prevista la deroga ai vincoli di bilancio delle regioni per “assunzione di personale qualificato”.
- Sono messe a disposizione somme per l’attivazione delle strutture: 120 milioni € nel 2012 e 60 nel 2013; per le attività: 38 milioni di € nel 2012 e 55 ogni anno a partire dal 2013.
Il monitoraggio dell’intero percorso è affidato a un organismo del Ministero della Salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza[1].
Le novità apportate dal Senato esprimono la volontà del Parlamento di chiudere gli ultimi ospedali psichiatrici rimasti aperti dopo la “riforma Basaglia” del 1978, stabilendo una data per la chiusura, indicando una alternativa e mettendo a disposizione risorse finanziarie. Dagli inizi del 2013 ogni Regione dovrà gestirsi, con i propri servizi di salute mentale e in proprie strutture residenziali i propri cittadini pazienti psichiatrici autori di reato. Tuttavia il passaggio non è affatto tranquillo e rassicurante, per molte ragioni: fra tutte in particolare perché si chiudono sì i sei opg “nazionali”, ma a Codice Penale invariato in tema di imputabilità e di “misura di sicurezza”, è possibile e probabile che al posto dei sei precedenti si aprano tanti, venti piccoli opg, uno per Regione. Nei prossimi giorni il provvedimento andrà in discussione alla Camera e se sarà approvato senza modifiche diventerà legge dello Stato.
Intanto va dato atto che il Senato ha compiuto un grande passo, che però, abbiamo visto, non è risolutivo. Ci sarà bisogno di ulteriore grande attenzione e passione da parte di tutti perché questo nodo di dolore e violenza portato alla luce dall’indagine della Commissione Marino sia definitivamente sciolto.
Considerazioni e proposte
É mia opinione che si debba partire dalla presa d’atto della situazione così come si è determinata dal punto di vista legislativo dopo l’accelerazione impressa da Ignazio Marino che ha colto l’opportunità di salire sul “treno” del Decreto Legge cosiddetto “svuota carceri”. Credo si debba dare atto del lavoro compiuto al Senato nel passaggio dalla Commissione all’Aula che ha introdotto importanti miglioramenti del testo iniziale che hanno consentito di assegnare un ruolo importante al Ministero della Salute e alle Regioni.
Ho già detto che tutto questo ovviamente non ci garantisce rispetto al fatto che non possano essere allestite in ciascuna Regione, strutture con moduli di 20 letti (il limite è fissato nel Dpr sugli standard del 1997) che potrebbero diventare, se non nascere già come mini-opg, in ragione delle norme che regolano l’accesso e la permanenza delle persone che vi sono accolte. Questo perché in tutti questi anni il Parlamento non ha provveduto a modificare il Codice Penale, ricordando che nessun Governo avrebbe mai potuto farlo con un Decreto Legge. Il destino di un paziente psichiatrico italiano che abbia compiuto un reato è molto duro perché è condannato non per il reato che ha compiuto (tanto è vero che non viene processato), ma perché è persona socialmente pericolosa. Quindi non per quello che ha fatto, ma per quello che è, con una visione cupa del disturbo mentale secondo cui non ci sarebbe speranza di guarigione. Il Codice Penale in vigore consente che nostre concittadine e nostri concittadini che abbiano compiuto anche piccoli reati restino internati in opg per decenni, perché ritenuti pericolosi e quindi non dimissibili. Civiltà (giuridica) vorrebbe che ciascuno fosse giudicato e condannato per le sue responsabilità, che pagasse il suo debito e, nel caso soffrisse di disturbi mentali fosse curato sì negli ambiti penitenziari, ma solo fino al termine della pena.
Quanto alla “produzione” legislativa disponibile in materia, la proposta di legge del sen. Vinci Grossi di riforma del Codice Penale presentata nel 1983 è stata ripresa da Franco Corleone e da ultimo dalla sen. Poretti, ma nessuna di esse è mai arrivata all’onore dell’ordine del giorno delle Commissioni parlamentari e men che meno delle Assemblee. Né le Commissioni bicamerali che per più di venti anni hanno lavorato per la revisione del Codice Penale, senza mai concludere, hanno ripreso quelle formulazioni. Solo la Commissione Grosso[2] aveva proposto la cancellazione della pericolosità sociale e auspicato la scomparsa degli OPG, “strutture totalmente dissonanti dai condivisi principi di trattamento della malattia mentale”.
Sul versante del dibattito parlamentare per la modifica alla 180/78, anch’esso mai concluso, l’on. Burani Procaccini aveva proposto che i Dipartimenti di salute mentale gestissero strutture residenziali “ad alta sorveglianza”, SRA specializzate, in cui ricoverare anche i pazienti autori di reato[3]. Nella legislatura in corso l’on. Ciccioli ha cercato di mettere a fuoco l’assistenza psichiatrica negli Istituti di prevenzione e pena, prevedendo che in ogni Casa circondariale siano presenti e operativi spazi ( e addetti) per il trattamento ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale dei detenuti imputabili, lasciando intendere quindi che gli opg potrebbero continuare a funzionare.
Da dieci anni a questa parte sia da parte del Dap, che da parte di alcune Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria), si è andati avanti nel proporre, e più recentemente, dopo il Dpcm 1 aprile 2008, istituire, strutture regionali per pazienti psichiatrici autori di reato affidate all’organizzazione sanitaria regionale. Per dire che all’attenzione del legislatore non ci sono altro che comunità protette mutuate da quanto pensato e attuato in Italia per chiudere i manicomi “civili”. L’alternativa era lasciare le cose come stavano e sono.
Questo breve excursus ci aiuta a capire perché l’approvazione dell’emendamento sia avvenuta con un larghissimo consenso fra i Senatori, addirittura l’unanimità in Commissione Sanità, un elemento importante di valutazione di cui bisogna tenere conto e capire le ragioni che non sono imputabili solo alla condivisione dello scandalo sollevato dai resoconti e dai filmati delle visite negli opg, ma anche alle discussioni, alle elaborazioni, alle esperienze (invero scarse di numero) maturate negli ultimi venti anni. Tutte hanno avuto e hanno come riferimento il Codice Penale in vigore.
Credo sia opportuno chiederci allora se e quanto l’approvazione della “norma Marino” aiuterà ad accelerare i tempi della riforma del Codice Penale in tema di imputabilità e misura di sicurezza, sapendo trattarsi di questione molto più complessa della “chiusura degli opg”. In ogni caso credo stopopg debba operare per raggiungere tale obiettivo nel tempo più breve possibile, proprio facendo leva sui rischi insiti nello scenario che si apre.
Da subito, dopo aver valorizzato almeno due effetti della norma votata dal Senato (la fine della scandalosa situazione degli attuali opg e la chiusura della sezione femminile di Castiglione delle Stiviere), credo si debba sollecitare il Parlamento ad adottare norme a difesa dei diritti delle persone detenute e internate, in particolare istituendo e regolamentando la figura e la funzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà. La cosa si potrebbe fare abbastanza rapidamente perché vi è una larga convergenza di opinioni sia alla Camera che al Senato. Più difficile, ma da riprendere è anche l’introduzione nel nostro Codice delle norme contro la tortura. Non si dovrebbero poi lasciare solo le amministrazioni regionali ad occuparsi degli effetti della chiusura dei sei opg, ma attivare anche i Sindaci delle grandi città per l’accoglienza delle proprie concittadine e dei propri concittadini.
Per quanto riguarda il monitoraggio della transizione, sin dall’avvio si dovrebbe evitare che vi siano Regioni che affidino la gestione dei propri pazienti autori di reato ad altre Regioni. Si dovrebbe poi fare chiarezza:
– sui rapporti fra le nuove strutture, il carcere, i Centri diagnostico terapeutici presso gli Istituti di Pena;
– sullo status delle nuove strutture residenziali dentro i Dipartimenti di salute mentale (Dsm) di riferimento;
– sul fatto che l’accesso sia solo per pazienti autori di reato inviati dal Giudice o anche per pazienti ritenuti “disturbanti” dai Dsm;
– se il ricovero nella struttura comporta l’obbligo della cura (quale differenza con un “tso lungo” come quello proposto dall’on. Ciccioli);
– sul ruolo dei pazienti, delle famiglie e delle loro associazioni nella gestione dei progetti di salute e dei destini di vita.
È evidente che è necessaria una interlocuzione forte con il Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione e l’aggiornamento dei Magistrati, con le Facoltà di Medicina sugli snodi della formazione di medici, infermieri, educatori professionali, con le Società scientifiche (psichiatri, medici legali in specie) intorno alla riassunzione o meno di un ruolo di “difesa sociale” e alle questioni dolorose della pratica delle contenzioni negli Spdc.
Tutte queste questioni potrebbero diventare oggetto di interventi e proposte di ordini del giorno per il dibattito alla Camera, nonché di interrogazioni e mozioni per il prosieguo.
Luigi Benevelli
Mantova, 30 gennaio 2012
p.s. : segnalo il bellissimo intervento del cardinale Martini, a pagina 23 del Corriere della Sera di ieri 29 gennaio.
[1] Il comitato e’ composto da quattro rappresentanti del Ministero della Salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
[2] La Commissione Grosso, insediata dai governi di centro sinistra, ha lavorato per la riforma del Codice Penale
[3] “(…) in ciascuna Regione o Provincia autonoma devono essere organizzate almeno tre SRA ad alta protezione per accogliere le persone affette da gravi psicopatologie e che rifiutino l’inserimento in altre strutture o comunità”;
“i malati destinati all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario sono ricoverati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in tali strutture ad alta protezione. Esse dovranno essere dotate di aree residenziali protette per assicurare il rispetto dello svolgimento di eventuali misure di sicurezza emesse dall’Autorità Giudiziaria” (p.d.l. Burani Procaccini, articolo 5, commi 3 e 4).
1 Comment
Si intravedono gia’ i motivi del fallimento : legge confusa nei punti di “sorveglianza perimetrale” ; ” strutture con massimo di 20 posti” ; ” affidamento alla sola gestione sanitaria” : saranno strutture destinate solo ai Paz pericolosi? Dove si trovano i fondi ? Come si effettua la sorveglianza perimetrale? .Come si concorda la sorveglianza con la sanita’? . Evidentemente si promuove una grande spesa pubblica per iincrementare un bel circolo di denaro . Una sola cosa si doveva fare: modifica del codice penale con equiparazione del reato commesso dal malato di mente al reato commesso da chiunque altro , abolizione della pericolosita’ per infermita’ e istituzione di sezioni per malati di mente entro il carcere .