180 Presentazione1-1La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

Nei  casi  di  cui  alla  presente  legge e in quelli espressamente previsti  da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorita’ sanitaria   accertamenti   e  trattamenti  sanitari  obbligatori  nel rispetto della dignita’ della persona e dei diritti civili e politici garantiti  dalla  Costituzione,  compreso  per  quanto  possibile  il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

  Gli  accertamenti  e  i  trattamenti  sanitari obbligatori a carico dello  Stato  e  di  enti  o  istituzioni  pubbliche sono attuati dai presidi  sanitari  pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

  Nel   corso  del  trattamento  sanitario  obbligatorio  chi  vi  e’ sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

  Gli  accertamenti  e  i  trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti  commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare  il  consenso  e  la  partecipazione da parte di chi vi e’ obbligato.

  Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con  provvedimento  del  sindaco,  nella  sua  qualita’  di autorita’ sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

Art. 2.

Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale

  Le  misure  di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere  disposte  nei  confronti  delle  persone  affette da malattie mentali.

  Nei  casi  di  cui  al  precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio puo’ prevedere che le cure vengano prestate in condizioni  di  degenza  ospedaliera  solo  se  esistano  alterazioni psichiche  tali  da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi  non  vengano  accettati  dall’infermo  e  se  non vi siano le condizioni  e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

  Il  provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in  condizioni  di  degenza  ospedaliera  deve essere preceduto dalla convalida  della  proposta di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 da parte  di  un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.

Art. 3.

Procedimento  relativo  agli  accertamenti  e  trattamenti   sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale

  Il provvedimento di cui all’articolo 2  con  il  quale  il  sindaco dispone  il  trattamento  sanitario  obbligatorio  in  condizioni  di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di  cui all’ultimo comma dell’articolo 1 e dalla convalida di cui  all’ultimo comma dell’articolo 2, deve  essere  notificato,  entro  48  ore  dal ricovero, tramite messo  comunale,  al  giudice  tutelare  nella  cui circoscrizione rientra il comune.

  Il giudice  tutelare,  entro  le  successive  48  ore,  assunte  le informazioni e disposti  gli  eventuali  accertamenti,  provvede  con decreto motivato a convalidare o non convalidare il  provvedimento  e ne da’ comunicazione al sindaco. In  caso  di  mancata  convalida  il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario  obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

  Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo  e’ disposto dal sindaco di un comune  diverso  da  quello  di  residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco  di  questo  ultimo comune. Se il provvedimento  di  cui  al  primo  comma  del  presente articolo e’ adottato  nei  confronti  di  cittadini  stranieri  o  di apolidi, ne va data comunicazione  al  Ministero  dell’interno  e  al consolato competente, tramite il prefetto.

  Nei  casi  in  cui  il  trattamento  sanitario  obbligatorio  debba protrarsi oltre  il  settimo  giorno,  ed  in  quelli  di  ulteriore, prolungamento, il sanitario, responsabile del  servizio  psichiatrico di cui all’articolo 6 e’ tenuto a  formulare,  in  tempo  utile,  una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da’ comunicazione al giudice tutelare, con le  modalita’  e  per  gli adempimenti di cui al primo e secondo comma  del  presente  articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

  Il sanitario di cui al comma precedente e’ tenuto a  comunicare  al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in  continuita’ di degenza, la cessazione delle condizioni che  richiedono  l’obbligo del   trattamento   sanitario;   comunica   altresi’   la   eventuale sopravvenuta impossibilita’ a proseguire il  trattamento  stesso.  Il sindaco,  entro  48  ore  dal  ricevimento  della  comunicazione  del sanitario, ne da’ notizia al giudice tutelare.

  Qualora ne sussista la necessita’  il  giudice  tutelare  adotta  i provvedimenti urgenti che possono  occorrere  per  conservare  e  per amministrare il patrimonio dello infermo.

  La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto  e  quinto comma del presente articolo determina la cessazione di  ogni  effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano  gli  estremi di un delitto piu’ grave, il reato di omissione di atti di ufficio

Art. 4.

Revoca   e   modifica  del  provvedimento  di  trattamento  sanitario obbligatorio

  Chiunque  puo’  rivolgere  al  sindaco  richiesta  di  revoca  o di modifica   del  provvedimento  con  il  quale  e’  stato  disposto  o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

  Sulle  richieste  di  revoca  o di modifica il sindaco decide entro dieci  giorni.  I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Art. 5.

Tutela giurisdizionale

  Chi e’ sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e  chiunque vi  abbia  interesse,  puo’  proporre  al  tribunale  competente  per territorio ricorso contro il provvedimento  convalidato  dal  giudice tutelare.

  Entro il termine di trenta giorni, decorrente  dalla  scadenza  del termine di cui al secondo comma  dell’articolo  3,  il  sindaco  puo’ proporre  analogo  ricorso   avverso   la   mancata   convalida   del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

  Nel processo  davanti  al  tribunale  le  parti  possono  stare  in giudizio senza  ministero  di  difensore  e  farsi  rappresentare  da persona munita di mandato scritto in  calce  al  ricorso  o  in  atto separato. Il ricorso puo’ essere  presentato  al  tribunale  mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

  Il presidente del tribunale fissa l’udienza di  comparizione  delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, e’ notificato alle parti nonche’ al pubblico ministero.

  Il presidente del tribunale,  acquisito  il  provvedimento  che  ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il  pubblico ministero, puo’ sospendere il trattamento medesimo  anche  prima  che sia tenuta l’udienza di comparizione.

  Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale  provvede entro dieci giorni.

  Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito  il  pubblico ministero, dopo  avere  assunto  informazioni  e  raccolte  le  prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

  I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti  da  imposta  di bollo. La decisione del processo non e’ soggetta a registrazione.

Art. 6.

Modalita’   relative   agli   accertamenti   e  trattamenti  sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale

  Gli  interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie  mentali  sono  attuati  di  norma  dai  servizi  e  presidi psichiatrici extra ospedalieri.

  A   decorrere   dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge  i trattamenti   sanitari   per   malattie  mentali  che  comportino  la necessita’  di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di  enti  e  istituzioni  pubbliche  sono  effettuati,  salvo  quanto disposto  dal  successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.

  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento  agli  ambiti  territoriali  previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  individuano gli ospedali generali nei quali, entro  sessanta  giorni  dall’entrata in vigore della presente legge, devono  essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

  I  servizi  di cui al secondo e terzo comma del presente articolo  che  sono  ordinati  secondo  quanto  e’  previsto  dal  decreto  del Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1969, n. 128, per i servizi speciali  obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati  di  un  numero  di  posti  letto  superiore a 15 – al fine di garantire  la  continuita’  dell’intervento  sanitario a tutela della salute  mentale  sono  organicamente  e  funzionalmente collegati, in forma  dipartimentale,  con  gli altri servizi e presidi psichiatrici esistenti nel territorio.

  Le   regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano individuano  le  istituzioni  private di ricovero e cura, in possesso dei   requisiti   prescritti   nelle  quali  possono  essere  attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.

  In  relazione  alle  esigenze  assistenziali,  le  province possono stipulare  con  le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.

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