di Francesco Maisto.
Dal 31 marzo 2013 In vista del termine del 31 marzo il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha organizzato 2 riunioni interpretative e organizzative: una con i magistrati di sorveglianza ed una con gli psichiatri dell’opg di Reggio Emilia nel contesto della Commissione Regionale sulla psichiatria.
L’ art.3 ter , co.4 l..n.9 contiene due disposizioni complementari:
1. Dal 31 marzo 2013 non ci possono essere internati in ESECUZIONE delle misure di sicurezza o.p.g. E c.c.c.negli istituti denominati Opg . E c.c.c.
Allora, se ciò si verifica e’ illegale e, tanto parenti degli internato, quanto Associazioni di assistenza sono legittimati a stimolare l’intervento della magistratura inquirente contro i responsabili degli abusi, nonché l’intervento a tutela della condizione di privazione della liberta’ da parte del magistrato di sorveglianza trattandosi di internati in istituzioni non più previste dalle leggi. Ed infatti deve essere chiaro che l’odg.come esecuzione di misura di sicurezza non può essere piu’ utilizzato. E’ questione diversa dall’abrogazione delle specifiche norme del c.p.
Come sarebbe illegale l’internamento, anche provvisorio, in un carcere , pur se in reparto psichiatrico.
2. L’ultima proposizione del comma sembra lapalissiana e tautologica. Sembrerebbe limitarsi a disporre che una misura di sicurezza si revoca quando non c’è più l’attualità della pericolosità sociale. Ma questa e’ regola già vigente dal 1986. Allora cosa significa? Si vuole affermare in modo univoco che c’è uno sganciamento della subordinazione della pericolosità sociale dall’inserimento sociale. Diversamente dalle prevalenti prassi dei magistrati di sorveglianza.
Alla revoca della misura di sicurezza deve conseguire l’impegno dei Servizi con tutto quanto consegue in tema di responsabilita’ per omissione in capo al Responsabile del Servizio stesso.
La magistratura di sorveglianza deve sollecitare e accompagnare la fase di deistituzionalizzazione e decostruzione.
Nelle prassi virtuose , il magistrato di sorveglianza potrebbe lasciare un tollerabile lasso di tempo tra giorno della decisione della revoca della misura di sicurezza, data di deposito dell’ordinanza e data di esecuzione.
Preliminare sarebbe di fare una lista concordata dei dimittibili , compensati ai quali manca solo la risorsa esterna per la revoca, con direzione Opg di R. E.
Contemporaneamente, si può pensare ad una comunicazione da parte del Presidente del ts. a tutte le ASL coinvolte , in base ad un elenco fornito dalla direzione Opg.
Resta confermata la competenza del magistrato di sorveglianza sulle ” strutture” vicariati.
Potrebbero essere collocate anche fuori dall’attuale competente uff. Sorv. E quindi cambia la competenza territoriale.
Allora coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i m.s.
Importante il comma 9 dell’ art. CIT. Che sancisce con la nomina di n Commissario Governativo ad acta le omissioni regionali per superamento degli Opg. Entro il 1.2.2013. Quindi già il termine e’ superato.
Il comma 10 dell’art.cit. Disciplina la destinazione degli immobili degli attuali Opg.
Bologna, 4.3.2013
Francesco Maisto